Circolare Ragioneria 16 giugno 2022 - Modifica composizione risultato di amministrazione 2021 per riconciliazione con certificazione Covid-19
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Premessa

Archiviata la trasmissione della certificazione Covid-19/2021, è ora di pensare alla riconciliazione delle risultanze della stessa con la composizione del risultato di amministrazione 2021 e procedere, eventualmente, all’adozione del provvedimento di allineamento dei due documenti. Sono tanti gli enti che si trovano in questa situazione, stante la tempistica di elaborazione del rendiconto della gestione, rispetto alla scadenza della certificazione Covid-19, che ha spesso comportato la necessità di determinare provvisoriamente la quota vincolata di avanzo. Di questo ci occuperemo in questa circolare. Certificazione Covid-19/2021 Innanzitutto, ricordiamo che, fino al 31 luglio 2022, prorogato di diritto al lunedì 1° agosto 2022, è possibile modificare la certificazione Covid-19/2021 già trasmessa entro la scadenza del 31 maggio 2022 (verrà automaticamente annullata la certificazione precedentemente inviata) senza incorrere in alcuna sanzione in quanto, per il rispetto del termine di invio e l’eventuale applicazione delle sanzioni per gli enti inadempienti, viene considerata la data di trasmissione della prima certificazione. Motivo per cui, prima di procedere all’allineamento del rendiconto 2021 con la certificazione Covid-19/2021 è bene verificare che non vi sia la necessità di modificare quest’ultima, onde evitare di dover variare più volte la composizione del risultato di amministrazione 2021. Ovviamente il termine del 1° agosto 2022 è valido anche per gli enti che non hanno trasmesso la certificazione entro il 31 maggio 2022, che però (...) (...)  

La modifica del rendiconto 2021 Dopo la trasmissione definitiva della certificazione Covid-19/2021, occorre verificare se è necessario modificare la composizione del risultato di amministrazione 2021, in quanto disallineata rispetto alla predetta certificazione. Non c’è un termine per procedere a questo allineamento, ma riteniamo che debba essere fatto, per ovvi motivi, quanto meno entro la deliberazione di verifica degli equilibri di bilancio ex art. 193, comma 2 del TUEL, e quindi entro il 31 luglio 2022. Chiaramente fino a quando non viene effettuato, ove necessario, l’allineamento dei due documenti, non è consigliabile utilizzare l’eventuale quota disponibile dell’avanzo di amministrazione 2021, onde evitare quello che è successo ad alcuni enti lo scorso anno che hanno utilizzato tutta la quota di avanzo disponibile 2020, salvo poi accorgersi che l’entità della stessa, alla luce delle risultanze della certificazione Covid-19/2020, era inferiore alla quota applicata al bilancio 2021, con tutte le conseguenze del caso. Ovviamente, laddove si è presenza di una consistente quota disponibile dell’avanzo di amministrazione 2021 si consiglia di (...) (...) Attenzione: l’art. 37-bis menziona come modificabili solo gli allegati “a” e “a/2”. E gli altri allegati sono modificabili sempre con determinazione del Responsabile finanziario? Noi riteniamo di sì. Non avrebbe molto senso prevedere la competenza a modificare alcuni allegati in capo al Responsabile finanziario e altri allegati in capo al Consiglio. Così come non appare possibile modificare solo gli allegati menzionati dall’art. 37-bis. Ricordiamo infatti che, in caso di modifica della composizione del risultato di amministrazione, occorre modificare tutti i seguenti allegati: prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione (allegato “a”); elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato “a/2”); equilibri di bilancio; quadro generale riassuntivo; relazione sulla gestione; piano degli indicatori di bilancio; conto economico; stato patrimoniale. In tutti i casi di modifica del rendiconto è necessaria la ritrasmissione del rendiconto modificato alla BDAP, entro 30 gg. dall’adozione del relativo provvedimento. Suggeriamo inoltre di trasmettere all’Organo consiliare (...) (...) La riconciliazione del rendiconto 2021 con la certificazione Covid-19/2021 Per effettuare correttamente la riconciliazione tra il rendiconto e la certificazione occorre partire dal saldo complessivo di quest’ultima, tenendo bene a mente quali voci di entrata e di spesa sono in essa compresi e quali no. In particolare, occorre (...) (...)

Non sono altresì conteggiate le entrate relative all’IMU Ateco 2020 e al fondo aree interne 2020, riportate nella certificazione 2020, ma che molti enti hanno accertato contabilmente in c/competenza 2021 a causa del ritardo nel riparto dei fondi. Ciò detto, la certificazione 2021 può presentare un valore positivo o negativo: se positivo significa che l’ente non ha complessivamente utilizzato (in termini di maggiori spese / minori entrate al netto delle minori spese / maggiori entrate) le risorse assegnate; se negativo significa che l’ente ha complessivamente utilizzato in tutto o in parte (in termini di maggiori spese / minori entrate al netto delle minori spese / maggiori entrate) le risorse assegnate. Nel primo caso dovrà essere vincolato tutto il fondone 2021 nonché la quota di fondone 2020 non utilizzata al 31/12/2020. In ogni caso la sommatoria di tali voci rappresenta la quota massima di avanzo da vincolare, altrimenti si vanno a vincolare risorse disponibili. Nel secondo caso, invece, dovrà essere vincolata la differenza, se positiva, tra il fondone 2021 sommato alla quota di fondone 2020 non utilizzata al 31/12/2020 ed il saldo della certificazione 2021. Facciamo un esempio: saldo certificazione = -100 fondone 2021 = 50 avanzo fondone 2020 al 31/12/2020 = 80 avanzo da vincolare = 30 (50+80-100) Se invece la differenza tra il fondone 2021 sommato alla quota di fondone 2020 non utilizzata al 31/12/2020, ed il saldo della certificazione 2021, è negativa, non deve essere vincolata alcuna somma. Facciamo un esempio: (...) (...) Modulistica Per facilitare l’adempimento in questione, alleghiamo uno schema di determinazione dirigenziale di modifica della composizione del risultato di amministrazione del rendiconto della gestione 2021, a seguito della trasmissione della certificazione Covid- 19/2021. (...)

 

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