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03/08/2016 Risk management - PTPC 2016/2018: la rotazione ordinaria

La rotazione del personale all’interno delle pubbliche amministrazioni nelle aree a piu' elevato rischio di corruzione e' stata introdotta come misura di prevenzione della corruzione dall’art. 1, co. 5, lett. b) della L. 190/2012, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni devono definire e trasmettere all’ANAC «procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari». Inoltre, secondo quanto disposto dall’art. 1, co. 10, lett. b) della L. 190/2012, il RPCT deve verificare, d’intesa con il dirigente competente, «l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attivitaÌ€a' nel cui ambito e' piuÌ€ elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione». Questo tipo di rotazione, c.d. “ordinaria” (si veda infra § 7.2.2) e' stata, quindi, inserita dal legislatore come una delle misure organizzative generali a efficacia preventiva che puo' essere utilizzata nei confronti di coloro che operano in settori particolarmente esposti alla corruzione.

L’istituto della rotazione era stato gia' previsto dal d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, c.d. Testo Unico sul pubblico impiego, dall’art. 16, co. 1, lett. l-quater) (lettera aggiunta dall’art. 1, co. 24, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 135), sia pure come misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi. La norma citata prevede, infatti, la rotazione «del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva». Tale misura e' la c.d. rotazione straordinaria, che solo nominalmente puo' associarsi all’istituto generale della rotazione.

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