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23/01/2018 Aggiornamento PTPC 2018-2020 - Consulenza - "Verifica di conformita' del PTPC" - Formula per il paragrafo "Metodologia di valutazione"

AGGIORNAMENTO CONTENUTI DEL PTPC PER EFFETTO DI QUANTO DISPOSTO DAL PNA 2015 e 2017

Con riferimento al processo di valutazione del rischio:

A) Dal PNA 2015 emerge che:

  • la valutazione del rischio e' la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso e' identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorita' di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio).

Identificazione degli eventi rischiosi:

l’identificazione del rischio, o meglio degli eventi rischiosi, ha l’obiettivo di individuare gli eventi di natura corruttiva che possono verificarsi in relazione ai processi, o alle fasi dei processi, di pertinenza dell’amministrazione. L’individuazione deve includere tutti gli eventi rischiosi che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi e avere conseguenze sull’amministrazione. Questa fase e' cruciale, perche' un evento rischioso «non identificato in questa fase non viene considerato nelle analisi successive» compromettendo l’attuazione di una strategia efficace di prevenzione della corruzione.

Ponderazione del rischio

L’obiettivo della ponderazione del rischio, come gia' indicato nel PNA 2015, e' di «agevolare, sulla base degli esiti dell’analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorita' di attuazione». In altre parole, la fase di ponderazione del rischio, prendendo come riferimento le risultanze della precedente fase, ha lo scopo di stabilire le priorita' di trattamento dei rischi, attraverso il loro confronto, considerando gli obiettivi dell’organizzazione e il contesto in cui la stessa opera. La ponderazione del rischio puo' anche portare alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, ma di limitarsi a mantenere attive le misure gia' esistenti. Dall’analisi dei PTPC e' stata rilevata l’individuazione di un livello di rischio “basso” per un elevato numero di processi, probabilmente generata anche da una ponderazione non ispirata al principio di “prudenza”. Cio' ha comportato l’esclusione dal trattamento del rischio, e quindi dall’individuazione di misure di prevenzione, di processi in cui siano stati comunque identificati o identificabili possibili eventi rischiosi. Al contrario, e' necessario utilizzare il criterio della prudenza e sottoporre al trattamento del rischio un ampio numero di processi.

B) Dal PTPC ANAC 2016-2018 emerge che:

Come evidenziato nell'Aggiornamento 2015 al PNA, l’applicazione meccanica della metodologia suggerita dall’Allegato 5 del PNA ha dato, in molti casi, risultati inadeguati, portando ad una sostanziale sottovalutazione del rischio. La metodologia utilizzata per l’analisi dei rischi di corruzione ai fini della stesura del Piano triennale anticorruzione ha inteso, pertanto, scongiurare le criticita' sopra evidenziate, basandosi su un principio di prudenza e privilegiando un sistema di misurazione qualitativo, piuttosto che quantitativo...

Il valore del rischio di un evento di corruzione e' stato calcolato rilevando:

  1. la probabilita' che si verifichi uno specifico evento di corruzione, raccogliendo tutti gli elementi informativi sia di natura oggettiva (ad esempio, eventi di corruzione specifici gia' occorsi in passato, segnalazioni pervenute all’amministrazione, notizie di stampa), che di natura soggettiva, tenendo conto del contesto ambientale, delle potenziali motivazioni dei soggetti che potrebbero attuare azioni corruttive, nonche' degli strumenti in loro possesso; tale valutazione deve essere eseguita dal responsabile al meglio delle sue possibilita' di raccolta di informazioni ed operando una conseguente attenta valutazione di sintesi al fine di rappresentare la probabilita' di accadimento dell’evento attraverso una scala crescente su 5 valori: molto bassa, bassa, media, alta, altissima;

  2. l’impatto che, nel caso in cui l’evento di corruzione si presentasse, viene valutato calcolando le conseguenze: a) sull’amministrazione in termini di qualita' e continuita' dell’azione amministrativa, impatto economico, conseguenze legali, reputazione e credibilita' istituzionale, etc.; b) sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell’evento di corruzione. Anche l’impatto viene calcolato su di una scala crescente su 5 valori, al pari della probabilita' (molto basso, basso, medio, alto, altissimo). Il rischio per ciascuna tipologia di evento corruttivo (E) e' stato quindi calcolato come prodotto della probabilita' dell’evento per l’intensita' del relativo impatto: Rischio (E) = Probabilita' (E) x Impatto (E).

B) Dal PTPC ANAC 2017-2019 emerge che:

...alla luce dei risultati sostanzialmente positivi prodotti dall’applicazione della suddetta metodologia ed in continuita' con il lavoro di analisi del rischio di corruzione compiuto lo scorso anno, si e' ritenuto di confermare la metodologia di analisi del rischio gia' utilizzata nell’ambito del PTPC 2016/2018, metodologia di cui si da' brevemente conto nel prosieguo....

C) Dal PNA 2017 risulta che:

ad eccezione delle Regioni, si riducono per tutti i comparti le amministrazioni che non hanno individuato gli eventi rischiosi. Resta tuttavia elevato il numero di PTCP in cui essi non sono identificati (29%). E’ di circa il 46% la percentuale di Amministrazioni che pur avendo identificato gli eventi rischiosi non ne ha individuato le cause. Il 78% circa delle amministrazioni ha effettuato la valutazione dell’esposizione al rischio dei processi utilizzando la metodologia definita nel PNA 2013. Solo il 3% ha fatto ricorso ad una metodologia alternativa. E' evidente la difficolta' incontrata dalle amministrazioni nel ricercare soluzioni meglio rispondenti alle loro peculiarita' e necessita' e, quindi, di creare strumenti di valutazione coerenti con le caratteristiche distintive dell’organizzazione che si appresta a realizzare l’analisi.

La FORMULA che potrebbe essere inserita, in sede di approvazione del PTPC 2018-2020, nel paragrafo dedicato alle MODALITA' DI MODIFICA E AGGIORNAMENTO PTPC e' la seguente.

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