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02/06/2020 Progetto Trasparenza > Piano Nazionale Anticorruzione - Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

  • Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

L’ANAC ha dedicato ampio spazio alla figura del RPCT, chiarendo in più occasioni alcuni profili critici sul ruolo e sulle funzioni svolte. Il PNA 2019 ha quindi rappresentato la giusta occasione per riunire in un documento unitario tutte le indicazioni già fornite su tale soggetto dall’Autorità sia nei precedenti PNA sia in ulteriori orientamenti espressi. Il PNA si è soffermato, in particolare, sui criteri di scelta del RPCT, valutando, tra l’altro, eventuali incompatibilità tra lo svolgimento del ruolo di RPCT e quello di altri incarichi presso una amministrazione o ente, ribadendo alcune indicazioni fornite dall’Autorità su casi specifici e rinviando ad apposite delibere.L’Autorità, inoltre, ha ritenuto necessario affrontare e approfondire la questione della c.d. “condotta integerrima” del RPCT sia in sede di nomina sia per la permanenza in carica, integrando i chiarimenti già dati sull’argomento. In particolare, con riferimento all’incidenza sull’incarico di RPCT delle sentenze di condanna, anche non definitive, per danno erariale è stato richiamato il contenuto della Delibera n. 650 del 17 luglio 2019 . Nel PNA è stato anche approfondito il tema delle conseguenze del caso in cui il RPCT sia un dipendente e/o dirigente interessato da un procedimento penale. In tal senso, è stato richiamato un rilevante precedente, di cui alla delibera n. 215 del 26 marzo 2019.In tale atto l’Autorità ha ritenuto ragionevole che gli stessi presupposti che possono dar luogo alla rotazione straordinaria debbano essere considerati ai fini della valutazione del requisito della condotta integerrima, sia in sede di nomina, sia per la permanenza in carica del RPCT. Inoltre, in tale atto, è stato precisato che devono essere considerate tra le cause ostative alla nomina e al mantenimento dell’incarico di RPCT tutti i casi di rinvio a giudizio e le condanne in primo grado per i reati presi in considerazione nel decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, art. 7, co. 1, lett. da a) ad f), nonché quelle per i reati contro la pubblica amministrazione e, in particolare, almeno quelli richiamati dal d.lgs. 39/2013 che fanno riferimento al Titolo II, Capo I «Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione». L’amministrazione è tenuta, tuttavia, a valutare caso per caso, anche gli altri casi di procedimenti penali, a partire dal rinvio a giudizio , e a decidere di conseguenza, fornendo sempre adeguate motivazioni sulla scelta effettuata in sede di nomina o di revoca. In tale ambito particolare rilevanza può assumere l’elemento soggettivo del dolo. Un ulteriore tema affrontato nel PNA 2019 attiene agli aspetti organizzativi che incidono sulle funzioni del RPCT, quali, ad esempio, la necessità che a tale soggetto sia garantita una posizione di indipendenza dall’organo di indirizzo e nel contempo un supporto operativo e organizzativo da parte di tutta la struttura. Ciò nel convincimento per cui l’efficacia del sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza di ogni ente dipende in gran parte dal coordinamento di tale sistema ad opera del RPCT e dal reale coinvolgimento di quest’ultimo e di tutti i soggetti dell’amministrazione che, a vario titolo, partecipano dell’adozione e dell’attuazione delle misure di prevenzione e della trasparenza. Si è poi sviluppata ulteriormente la parte relativa all’importanza dei rapporti fra RPCT e OIV, al fine di assicurare maggiore coerenza fra PTPCT e Piani delle performance. Sono anche stati ribaditi i rapporti fra il RPCT e il Responsabile della protezione dei dati (RPD) e si è sottolineata, per quanto possibile, l’opportunità di evitare la sovrapposizione dei due ruoli. Si è poi approfondito il tema dei necessari rapporti tra RPCT e referenti, ove nominati, nelle organizzazioni particolarmente complesse. Ampio spazio è stato dedicato ai rapporti tra RPCT e ANAC; è noto, infatti, che l’Autorità si avvale frequentemente dei RPCT nello svolgimento della propria attività di vigilanza, per verificare sia l’efficacia delle misure di prevenzione della corruzione di cui alla l. 190/2012, sia il corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 È stato anche approfondito il tema delle consistenti responsabilità che la l. 190/2012 (artt. 12 e 14) pone in carico al RPCT a fronte dei delicati compiti ad esso attribuiti. In tal senso sono state valutate tutte le ipotesi di responsabilità del RPCT contemplate dalla legge 190 e quelle derivanti dalla violazione delle misure di trasparenza previste dal d.lgs. 33/ 2013. Di conseguenza sono state fornite puntuali indicazioni sul comportamento che il RPCT deve tenere anche per andare esente da responsabilità. Con riferimento al tema dei poteri di vigilanza e controllo del RPCT all’interno della pubblica amministrazione, oltre a richiamare il contenuto della delibera n. 840 del 2 ottobre 2018, recante “la corretta interpretazione dei compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)”, nel PNA si è estesa l’analisi ad altri profili che riguardano i compiti che sono assegnati dalla legge a tale soggetto, valutando anche i poteri e i compiti assegnati al RPCT in materia di whistleblowing.

Fonte: Anac Progetto trasparenza > Prevenzione della corruzione e della trasparenza

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