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02/06/2020 Progetto Trasparenza > Azioni in materia di prevenzione della corruzione - Attivita' consultiva in materia di conflitto di interessi/inconferibilita'/incompatibilita'

  • Attività consultiva in materia di conflitto di interessi/inconferibilità/incompatibilità

L’attività consultiva svolta dall’ANAC è stata particolarmente intensa, a favore di enti o amministrazioni centrali che hanno richiesto l’intervento dell’Autorità, al fine di escludere ipotesi di violazione della normativa in tema di inconferibilità/incompatibilità di incarichi di cui al d.lgs.39/2013 o ipotesi di conflitto di interessi. L’Autorità ha affrontato la questione circa possibili profili di incompatibilità tra la carica elettiva di Parlamentare e l’incarico di Presidente di un ente pubblico museale, ai sensi all’articolo 11, comma 1, del d.lgs. 39/2013. Dall’attività istruttoria è emerso che l’incarico di Presidente risulta privo di deleghe gestionali, rientrando la responsabilità della gestione dell’ente museale in capo alla figura del Direttore, cui compete l’attuazione degli indirizzi deliberati dal CdA. Ne consegue che l’incarico di Presidente dell’ente museale non risulta assimilabile nella definizione di “amministratore di ente pubblico” di cui all’art. 1 comma 2 lett. l) del d.lgs. 39/2013, essendo privo di deleghe gestionali e che il caso esaminato non contrasta, quindi, con nessuna disposizione contenuta nel d.lgs. 39/2013, a condizione che non vengano attribuite al presidente del CdA dell’ente museale specifiche deleghe gestionali. L’Autorità ha istruito due richieste di parere, pervenute da Ministri della Repubblica, in merito all’eventuale sussistenza di ipotesi di conflitto di interessi nella nomina di due soggetti, già titolari di cariche pubbliche, a Capi di Gabinetto dei rispettivi Dicasteri (cfr. delibera n. 803 del 18 settembre 2019 e delibera n. 71 del 29 gennaio 2020). In tale occasione, l’Autorità, ferma restando la funzione preminentemente collaborativa della pronuncia, ha avuto modo di precisare che requisito essenziale della fattispecie di “conflitto di interessi” per come definita dalla giurisprudenza amministrativa dominante, è la contestuale titolarità di interessi privatistici e pubblicistici in capo al medesimo soggetto. Dunque, in linea teorica, ferma restando la necessità che l’amministrazione compia un accertamento caso per caso, nell’ipotesi in cui un soggetto, candidato a ricoprire una carica pubblica, sia contestualmente titolare di un altro incarico, avente ugualmente natura pubblicistica, manca il requisito essenziale della fattispecie di conflitto. Il soggetto che, infatti, versi nella descritta situazione ricoprirebbe due cariche pubbliche e, pertanto, in linea teorica, il perseguimento dell’interesse pubblico non risulterebbe pregiudicato dallo svolgimento di alcuna attività, ruolo o incarico di natura privatistica con esso in potenziale contrasto. Occorre, tuttavia, scrutinare, con approccio di tipo necessariamente casistico, l’eventuale sussistenza di un contrasto tra diversi interessi pubblici che si manifesta, solitamente, nel rapporto tra “controllore- controllato”. Nella delibera n. 192 del 13 marzo 2019, questa Autorità ha scrutinato possibili ipotesi di inconferibilità/incompatibilità/conflitto di interessi in merito alla nomina del Presidente della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB). In tale delibera l’Autorità ha evidenziato che le eventuali ipotesi di incompatibilità o conflitto di interessi ravvisabili nella nomina dell’interessato a Presidente della Consob, rispetto alla pregressa carica di Ministro, sono oggetto dei poteri di vigilanza sull’applicazione dei divieti contenuti nella legge 215/2004 attribuiti all’AGCM E e all’AGCOM. L’ANAC ha, quindi, accertato, per quanto di propria competenza, l’insussistenza di una fattispecie di inconferibilità ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera b),del d.lgs. 39/2013. Ha, infine, analizzato eventuali situazioni di conflitto di interessi avuto riguardo agli incarichi ricoperti dal soggetto interessato in società e fondi di investimento di risparmio. In tale ambito, l’Autorità, evidenziando che il proprio intervento si svolge in forma di ausilio e indicazione alle singole amministrazioni di volta in volta interessate che, tuttavia, restano sempre competenti a definire e ad identificare la specifica ipotesi di conflitto di interesse che le riguarda direttamente, ha disposto la trasmissione delle proprie osservazioni a Consob, oltre che alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per le valutazioni di competenza. È stata, inoltre, valutata la presunta violazione dell’ipotesi di inconferibilità di cui all’art. 4 del d.lgs. 39/2013 in ordine alla nomina di un componente del Collegio di un’altra autorità amministrativa indipendente, in quanto il soggetto interessato era stato, in provenienza, socio e amministratore di tre diverse società. All’esito dell’istruttoria condotta, l’Autorità ha escluso la sussistenza dell’ipotesi di inconferibilità poiché si è accertata la mancanza del requisito in provenienza richiesto dalla norma, ossia aver svolto cariche e incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dall’amministrazione che conferisce l’incarico. Il soggetto, infatti, non aveva assunto la carica di presidente con deleghe gestionali dirette, di amministratore delegato, di dirigente presso un ente regolato o finanziato dall’autorità in questione. Nella delibera n. 374 del 8 maggio 2019 è stata affrontata la questione relativa a una presunta ipotesi di violazione del d.lgs. 39/2013 in relazione al conferimento di un incarico amministrativo di vertice di un’autorità amministrativa indipendente. All’esito di un’articolata attività istruttoria avente ad oggetto tutti gli incarichi rivestiti, nei due anni precedenti, dal soggetto in questione, nonché le funzioni esercitate e i poteri ad essi connessi, l’Autorità ha deliberato l’insussistenza della situazione di inconferibilità di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), del d.lgs. 39/2013. Ciò in quanto l’incarico in provenienza (determinante la prospettata inconferibilità di quello in destinazione) non è mai stato concretamente esercitato poiché contestualmente al suo conferimento, è stata definita la cessazione del rapporto di lavoro con l’ente. In proposito si è rammentato, infatti, che l’Autorità, nell’applicare le fattispecie di cui al d.lgs. 39/2013, si è sempre attenuta ad un principio di effettività dell’esercizio dell’incarico, la cui sussistenza è considerata rilevante per ritenere configurata una tale fattispecie, specie in situazioni in cui la breve durata dell’incarico lasci presupporre il mancato esercizio della funzione. Infine, è stata trattata una questione relativa alla presunta violazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 39/2013, in occasione del conferimento dell’incarico di vice Presidente di un ente pubblico nazionale ad un soggetto già dirigente presso lo stesso ente. La fattispecie in teoria applicabile era quella di cui all’art. 12, comma 1, d.lgs. 39/2013. Pur ricorrendo, astrattamente, tutti i requisiti richiesti dalla disposizione summenzionata (svolgimento di un incarico dirigenziale interno- contestuale appartenenza ad un organo di indirizzo politico del medesimo ente), l’Autorità ha escluso l’integrazione della fattispecie in quanto, dall’istruttoria svolta, è emerso che il giorno successivo al conferimento della carica di vice Presidente, il soggetto in questione ha formalmente rinunciato all’incarico dirigenziale.

Fonte: Anac Progetto trasparenza > Prevenzione della corruzione e della trasparenza

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