EntiOnLine
Focus > PIAO
Modulistica-Atti RPCT-Formulari-Procedure
Autorita' di regolazione > Parlamento
Autorita' di controllo > ANAC
Provvedimenti di ordine in materia di trasparenza
Provvedimenti in materia di PTPCT
Autorita' di controllo > AGCM
Sistema gestione rischio > Struttura stabile di supporto e servizi di supporto al RPCT
Sistema gestione rischio > PTPCT > sistema gestione rischio corruzione
Trattamento del rischio
MG - Misure Generali
Sistema gestione rischio > PTPCT > monitoraggio sistema gestione rischio corruzione
02/06/2020 Progetto Trasparenza > Tutela della trasparenza - Attivita' di regolazione e consultiva
  • Attività di regolazione e consultiva

Nel corso del 2019 si è reso necessario, sia sulla base di numerose e specifiche richieste provenienti dalle amministrazioni sia in esito alla attività di vigilanza svolta dall’Autorità, approfondire alcuni specifici temi in materia di trasparenza. Nel complesso sono state emanate 14 delibere, alcune di carattere generale, altre, invece, formulate in risposta a quesiti di singole amministrazioni ed enti che avevano riscontrato criticità o dubbi in relazione alla corretta interpretazione e applicazione della disciplina del d.lgs. 33/2013. Si ripercorrono brevemente i passaggi motivazionali principali e di maggiore interesse di queste delibere, suddivise in base all’argomento trattato.

Indicazioni in merito all’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione

Con la delibera n. 141 del 27 febbraio 2019 (Delibera OIV 2019), l’Autorità è tornata a fornire indicazioni alle amministrazioni pubbliche, agli enti pubblici economici, agli ordini professionali, alle società e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, agli enti privati di cui all’art. 2-bis, co. 3, secondo periodo del d.lgs. 33/2013, e ai rispettivi OIV o organismi con funzioni analoghe, in merito all’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall’art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. 150/2009. Agli OIV o agli organismi o altri soggetti con funzioni analoghe è stato richiesto di attestare l’assolvimento di alcuni obblighi di pubblicazione, concentrando l’attività di monitoraggio su quelli ritenuti particolarmente rilevanti sotto il profilo dell’uso delle risorse pubbliche. La delibera chiarisce quali sono i dati oggetto di attestazione tra cui, in particolare: la perfomance (art. 20), i provvedimenti (art. 23), le sovvenzioni, i contributi, i sussidi, i vantaggi economici (artt. 26 e 27), i bilanci (art. 29), i servizi erogati (art. 32), i pagamenti dell’amministrazione (artt. 4-bis, 33, 36 e 41), i bandi di gara e i contratti (art. 37), le opere pubbliche (art. 38), la pianificazione e il governo del territorio (art. 39), le informazioni ambientali (art. 40). Inoltre, ai fini dello svolgimento delle verifiche sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza la delibera fornisce, sotto forma di allegati, uno schema di attestazione OIV, una scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV e una griglia di rilevazione.

Ambito soggettivo di applicazione della disciplina della trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013

all’Assemblea regionale siciliana” l’Autorità è tornata sulla vexata quaestio dell’assoggettabilità delle regioni a statuto speciale e delle province autonome agli obblighi di cui al d.lgs. 33/2013 previsti per le altre amministrazioni dello Stato. Nel confermare l’impianto della delibera n. 174 del 21 febbraio 2018, l’Autorità ha ritenuto che l’Assemblea regionale siciliana sia tenuta al rispetto degli obblighi di trasparenza e sottoposta alla vigilanza dell’ANAC ex art. 45 del d.lgs. 33/2013. Tale conclusione era stata già confermata dal parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato n. 252/2019 del 17 ottobre 2018 che aveva chiarito che, se l’art. 49, comma 4, del d.lgs. 33/2013 consente alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano di individuare forme e modalità di applicazione del medesimo decreto in ragione della peculiarità dei propri ordinamenti, tale margine di autonomia investe esclusivamente “forme e modalità” di attuazione degli obblighi di trasparenza, senza eliminare gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa nazionale di riferimento. L’inderogabilità di tale disciplina discende, infatti, dalla previsione contenuta nell’art. 1, co. 3, del d.lgs. 33/2013, secondo cui le disposizioni del medesimo decreto e la relativa normativa di attuazione costituiscono “livelli essenziali delle prestazioni” (LEP) erogate dalle amministrazioni pubbliche. Trattasi di materia di competenza “trasversale”, che incide su ambiti di legislazione nazionale e regionale e che si pone l’obiettivo di garantire nell’intero territorio nazionale precisi standards e livelli minimi e inderogabili di tutela dei servizi. Sempre sotto il profilo inerente l’ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. 33/2013, si richiama la delibera n. 645 del 17 luglio 2019 recante “Applicabilità della normativa in materia di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013 all’Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano e obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 22, co.1, lett. c) del medesimo decreto da parte della regione Lombardia”. Sul punto l’Autorità, all’esito di una complessa istruttoria, ha valutato che l’attività posta dall’ente in esame possa essere qualificata come attività di pubblico interesse (nella definizione data nella delibera ANAC n. 1134/2017) e che, quindi, l’Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano è inquadrabile tra gli enti di diritto privato di cui all’art. 2-bis, co. 3,del d.lgs. 33/2013. Come tale, ha concluso che ad esso sia applicabile la disciplina sulla trasparenza prevista dal medesimo decreto, «limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea». L’Autorità si è anche pronunciata in merito all’applicazione della disciplina della trasparenza agli enti in liquidazione coatta amministrativa. In particolare, nella delibera n. 566 del 5 giugno 2019, l’Autorità, considerato che le procedure liquidatorie non determinano un’immediata estinzione di una società, che la fase di liquidazione può durare per un lungo periodo e che, in detta fase ,possono continuare a espletarsi attività con utilizzo di risorse pubbliche spesso assai ingenti, ha ritenuto che queste considerazioni possono valere anche per gli enti pubblici non economici quale è l’Ente strumentale alla CRI. In fase di liquidazione coatta amministrativa, infatti, persiste l’interesse generale alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. Ne deriva, di conseguenza, che l’Ente strumentale alla CRI, pur se in liquidazione, è tenuto ad applicare la normativa in materia di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013, oltre alle misure di prevenzione della corruzione di cui alla l. 190 del 2012.

Gli obblighi di trasparenza in relazione ai titolari di incarichi dirigenziali :

Con la delibera n. 586 del 26 giugno 2019 l’Autorità ha inteso fornire chiarimenti e precisazioni in merito ai criteri e alle modalità di applicazione dell’art. 14, co. 1, 1-bis e 1-ter del d.lgs. 33/2013 alle amministrazioni pubbliche e agli enti di cui all’art. 2-bis del medesimo decreto, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019. Si rammenta che con la citata sentenza la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per violazione del principio di ragionevolezza e di uguaglianza, dell’art. 14, co. 1-bis, del d.lgs. 33/2013 nella parte in cui prevede la pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, dei dati di cui all’art. 14, co. 1, lett. f), concernenti la dichiarazione dei redditi e la situazione patrimoniale, per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali indicati all’art. 19, co. 3 e 4, del d.lgs. 165/2001. A diversa conclusione la Corte giunge con riferimento alle altre disposizioni dell’art. 14, sottoposte al vaglio costituzionale. In particolare, è stata dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, co. 1-ter, del d.lgs. 33/2013, relativo alla pubblicazione degli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica e non fondata quella dell’art. 14, co. 1-bis, del decreto, nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino i dati di cui all’art. 14, co. 1, lett. c), sui compensi, importi di viaggi di servizio e missioni, anche per i titolari di incarichi dirigenziali. L’Autorità con la citata delibera 586/2019, ha inteso interpretare correttamente le indicazioni dalla Corte Costituzione ritenendo che, in linea di principio, i dirigenti cui si applica la trasparenza dei dati reddituali e patrimoniali di cui all’art. 14 co. 1 lett. f) sono i titolari di incarichi dirigenziali a capo di uffici che al loro interno sono articolati in uffici di livello dirigenziale, generale e non generale, mentre le amministrazioni a cui si applica la disposizione sono tutte quelle di cui all’art. 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ivi comprese le autorità portuali, le Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione nonché gli ordini professionali, sia nazionali che territoriali. Nella delibera in esame sono inoltre fornite alcune precisazioni in merito alle indicazioni date con le delibere n. 241/2017 e n. 1134/2017con riguardo a casi specifici. In particolare viene confermata la posizione assunta nella delibera n. 241/2017 che prevede l’applicazione esclusiva della disciplina di cui alle lettere da a) ad e) dell’art. 14, co. 1, del d.lgs. 33/2013, con esclusione della lett. f), con riferimento ai responsabili/capi degli uffici di diretta collaborazione, ai dirigenti nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e ai dirigenti scolastici. L’impostazione seguita nella delibera n. 241 è invece modificata con riferimento ad altre figure. Per i dirigenti all’interno degli uffici di diretta collaborazione si distingue, in base all’organigramma, tra dirigenti “apicali”, cioè posti al vertice di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali (generali e non) e dirigenti di seconda fascia o equiparati. Per i primi è da ritenersi obbligatoria la pubblicazione dei dati di cui all’art. 14, co. 1, lett. da a) a f), mentre per i secondi deve applicarsi solo l’art. 14, co. 1 lett. da a) ad e), con conseguente modifica sul punto della delibera 241/2017 che fa un generico riferimento ai dirigenti amministrativi. Ai dirigenti generali con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, in quanto non titolari di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali, è ritenuta applicabile la sola disciplina di cui all’art. 14, co. 1, lett. da a) a e) del d.lgs. 33/2013 con esclusione della lett. f), mentre nella delibera 241/2017 non vi era alcun distinguo in merito alla tipologia di dati da pubblicare. Con riguardo ai titolari di posizione organizzativa di livello dirigenziale di cui al co. 1-quinquies dell’art. 14, alla luce del criterio della complessità della posizione organizzativa rivestita, è previsto che solo qualora detti soggetti svolgano compiti propositivi, organizzativi, di gestione di risorse umane, strumentali e di spesa “ritenuti di elevatissimo rilievo” e assumano la titolarità di uffici che hanno al loro interno una struttura complessa articolata per uffici dirigenziali, generali e non, trovino applicazione gli obblighi di trasparenza di cui all’art. 14, co. 1, lett. da a) ad f). Diversamente, qualora tali criteri di complessità non si rinvengano, resta esclusa l’applicazione della sola lett. f). È confermata, invece, l’indicazione, di cui alla delibera n. 241, di pubblicare il solo curriculum vitae per i titolari di posizione organizzativa di livello non dirigenziale. Precisazioni sono fornite dall’Autorità anche per i dirigenti sanitari del SSN, attratti nell’ambito di applicazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013, ma la cui individuazione è rivista rispetto alle indicazioni date con la delibera n. 241/2017, alla luce del criterio introdotto della distinzione fra i diversi tipi di incarichi, apicali e non apicali. Dunque, i dirigenti del SSN che rivestono le posizioni elencate dall’art. 41, co. 2 d.lgs. 33/2013, in quanto al vertice di strutture articolate, sono interamente assoggettati all’art. 14, co. 1, ivi compresa la lett. f), come già previsto dalla delibera 241/2017, mentre i dirigenti di strutture semplici non sono assoggettati alla lett. f). Rimangono, invece, totalmente esclusi dall’applicazione dell’art. 14 i dirigenti del SSN, a qualunque ruolo appartengano, che non rivestono alcuna delle posizioni indicate all’art. 41, co. 2. Per quanto riguarda, infine, i dirigenti negli enti e società in controllo pubblico e negli enti pubblici economici è confermato il regime già previsto nella delibera n. 1134/2017 in merito all’applicazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013. Attesa l’estrema rilevanza della questione, l’Autorità, tenuto conto delle richieste formulate dalle regioni, ha convocato un tavolo tecnico tenutosi presso l’ANAC con i rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle Province autonome e della Conferenza dei Presidente delle Assemblee legislative delle regioni e province autonome sull’applicazione dell’art. 14, co. 1-bis, del d.lgs. 33/2013 con riferimento alla pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali. In accoglimento delle richieste delle regioni, in attesa dell’intervento legislativo nazionale chiarificatore sull’applicazione dell’art. 14, co. 1-bis, del d.lgs. 33/2013 con riferimento alla pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali, con la già richiamata delibera n. 1126 del 4 dicembre 2019 l’Autorità ha disposto che le medesime regioni, entro il 1 marzo 2020, identifichino, in appositi atti legislativi, ovvero normativi, o, amministrativi generali, ciascuna in base alle proprie autonome scelte, gli strumenti dei dati di cui all’art. 14, co. 1, lett. da a) a f), mentre per i secondi deve applicarsi solo l’art. 14, co. 1 lett. da a) ad e), con conseguente modifica sul punto della delibera 241/2017 che fa un generico riferimento ai dirigenti amministrativi. Ai dirigenti generali con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, in quanto non titolari di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali, è ritenuta applicabile la sola disciplina di cui all’art. 14, co. 1, lett. da a) a e) del d.lgs. 33/2013 con esclusione della lett. f), mentre nella delibera 241/2017 non vi era alcun distinguo in merito alla tipologia di dati da pubblicare. Con riguardo ai titolari di posizione organizzativa di livello dirigenziale di cui al co. 1-quinquies dell’art. 14, alla luce del criterio della complessità della posizione organizzativa rivestita, è previsto che solo qualora detti soggetti svolgano compiti propositivi, organizzativi, di gestione di risorse umane, strumentali e di spesa “ritenuti di elevatissimo rilievo” e assumano la titolarità di uffici che hanno al loro interno una struttura complessa articolata per uffici dirigenziali, generali e non, trovino applicazione gli obblighi di trasparenza di cui all’art. 14, co. 1, lett. da a) ad f). Diversamente, qualora tali criteri di complessità non si rinvengano, resta esclusa l’applicazione della sola lett. f). È confermata, invece, l’indicazione, di cui alla delibera n. 241, di pubblicare il solo curriculum vitae per i titolari di posizione organizzativa di livello non dirigenziale. Precisazioni sono fornite dall’Autorità anche per i dirigenti sanitari del SSN, attratti nell’ambito di applicazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013, ma la cui individuazione è rivista rispetto alle indicazioni date con la delibera n. 241/2017, alla luce del criterio introdotto della distinzione fra i diversi tipi di incarichi, apicali e non apicali. Dunque, i dirigenti del SSN che rivestono le posizioni elencate dall’art. 41, co. 2 d.lgs. 33/2013, in quanto al vertice di strutture articolate, sono interamente assoggettati all’art. 14, co. 1, ivi compresa la lett. f), come già previsto dalla delibera 241/2017, mentre i dirigenti di strutture semplici non sono assoggettati alla lett. f). Rimangono, invece, totalmente esclusi dall’applicazione dell’art. 14 i dirigenti del SSN, a qualunque ruolo appartengano, che non rivestono alcuna delle posizioni indicate all’art. 41, co. 2. Per quanto riguarda, infine, i dirigenti negli enti e società in controllo pubblico e negli enti pubblici economici è confermato il regime già previsto nella delibera n. 1134/2017 in merito all’applicazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013. Attesa l’estrema rilevanza della questione, l’Autorità, tenuto conto delle richieste formulate dalle regioni, ha convocato un tavolo tecnico tenutosi presso l’ANAC con i rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle Province autonome e della Conferenza dei Presidente delle Assemblee legislative delle regioni e province autonome sull’applicazione dell’art. 14, co. 1-bis, del d.lgs. 33/2013 con riferimento alla pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali. In accoglimento delle richieste delle regioni, in attesa dell’intervento legislativo nazionale chiarificatore sull’applicazione dell’art. 14, co. 1-bis, del d.lgs. 33/2013 con riferimento alla pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali, con la già richiamata delibera n. 1126 del 4 dicembre 2019 l’Autorità ha disposto che le medesime regioni, entro il 1 marzo 2020, identifichino, in appositi atti legislativi, ovvero normativi, o, amministrativi generali, ciascuna in base alle proprie autonome scelte, gli strumenti del 13 marzo 2019. Con tale atto sono stati forniti chiarimenti in merito alla sussistenza dell’obbligo, per un consigliere comunale residente all'estero, di comunicare, ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale del comune, la dichiarazione dei redditi presentata all’estero, non essendo lo stesso obbligato a presentare in Italia tale dichiarazione. Nella delibera l’Autorità, chiarita la ratio di tale norma, che è quella di rendere conoscibile il dato relativo ai redditi percepiti, non rilevando i connessi profili fiscali, ha ritenuto che il riferimento testuale operato dall'art. 2 della legge 441/1982 alla “dichiarazione dei redditi” vada interpretato come relativo non solo al documento contabile con cui il cittadino contribuente comunica al fisco le proprie entrate, quanto al contenuto informativo dello stesso. Di conseguenza, i redditi da lavoro percepiti dal titolare di un incarico politico, anche qualora non soggetti a tassazione in Italia, sono oggetto di pubblicazione ai sensi dell'articolo 14, co. 1, lett. f), del d.lgs. 33/2013.

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza

L’Autorità ha dedicato un approfondimento in merito alla disciplina degli incarichi di collaborazione e consulenza in più delibere. In particolare, nella sopra richiamata delibera n. 566 del 5 giugno 2019, all’esito di una approfondita istruttoria in merito alle funzioni svolte dall’Ente Strumentale alla Croce Rossa italiana (CRI), l’Autorità si è soffermata sulla natura dell’incarico svolto all’interno dell’ente da parte dei componenti del comitato di sorveglianza. Valutate l’organizzazione e le funzioni di detto comitato, la delibera ha ricondotto tale incarico nel novero di quelli di consulenza e collaborazione ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 33/2013. Le funzioni svolte dal comitato di sorveglianza sono, infatti, di tipo analogo a quelle svolte dal collegio dei revisori dei conti, trattandosi, per lo più, di funzioni di controllo. Inoltre, i componenti del comitato di sorveglianza sono gli stessi del collegio dei revisori dei conti, organo per il quale l’Autorità ha già previsto l’applicazione dell’art. 15 del d.lgs. 33/2013. Nella delibera n. 1014 del 23 ottobre 2019 recante “Misure organizzative per la presentazione delle dichiarazioni di insussistenza dei conflitti di interessi ex artt. 15, co. 2 del d.lgs. 33/2013 e 53, co. 14, del d.lgs. 165/2001 da parte degli avvocati del libero foro assegnatari di incarichi di domiciliazione e sostituzioni in udienza per conto della regione Calabria”, l’Autorità ha precisato che, con particolare riferimento agli incarichi di domiciliazione e sostituzione in udienza per conto delle regioni da parte dei professionisti del libero foro, rientra nella discrezionalità di ogni singola amministrazione l’individuazione delle misure organizzative per la presentazione delle dichiarazioni di insussistenza dei conflitti di interessi ex artt. 15, co. 2 del d.lgs. 33/2013 e 53, co. 14, del d.lgs. 165/2001 che tali soggetti rilasciano al momento dell’assunzione dell’incarico di patrocinio. L’Autorità ha raccomandato che tali dichiarazioni siano aggiornate ogni volta intervengano fatti e/o circostanze che comportino variazioni di situazioni/stati e, comunque, almeno una volta ogni anno, preferibilmente ogni sei mesi, lasciando, in ogni caso, all’amministrazione l’onere di individuare nel PTPCT specifiche misure per verificare l’insussistenza di tali situazioni di conflitto di interessi. Nella delibera n. 670 del 17 luglio 2019 “Natura delle sanzioni previste nel caso di omessa pubblicazione delle informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza di cui all’art. 15 del d.lgs. 33/2013”, inoltre, l’Autorità, in risposta al quesito posto da un comune, ha chiarito che la sanzione ha natura disciplinare e che, pur rimanendo in capo ad ANAC il potere di accertamento delle violazioni degli obblighi in materia di pubblicazione del medesimo decreto, laddove il RPCT di una amministrazione riscontri l’inadempimento degli obblighi di cui all’art. 15 del d.lgs. 33/2013, spetta alla singola amministrazione individuare e irrogare la sanzione disciplinare. Di conseguenza, ha escluso la possibilità di procedere all’applicazione “in via analogico-estensiva” dell’art. 47 del d.lgs. 33/2013 nonché la competenza dell’ANAC ad irrogare la suddetta sanzione. Ciò tenuto conto che le violazioni e le relative sanzioni contenute all’art. 47 si riferiscono a fattispecie di inadempimento tipizzate, in cui non è inclusa la violazione delle misure di trasparenza contenute all’art. 15. Data la natura disciplinare della sanzione, la delibera ha anche precisato che le amministrazioni per queste sanzioni non possono riferirsi ai criteri della l. 689/1981, in quanto non applicabile ai procedimenti disciplinari.

Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati

Con la delibera n. 568-bis del 12 giugno 2019 “Pubblicazione ex artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 dei provvedimenti di concessione”, l’Autorità, a seguito di una richiesta di parere, si è soffermata sulle modalità di pubblicazione dei Certificati di Immissione in Consumo (CIC) rilasciati dal GSE, valutando, in particolar modo, se questa debba avvenire in “forma integrale” o in “forma aggregata”. A tal riguardo, l’Autorità ha dapprima ricostruito la ratio sottesa al meccanismo di rilascio di tali certificati, cioè incentivo alla produzione di biocarburante e biometano, garantendo ai soggetti che hanno immesso più biocarburante rispetto alla propria quota minima obbligatoria, la possibilità di negoziarli. I provvedimenti di concessione dei CIC sono stati, quindi, compresi nella categoria di “sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici” di cui all’art. 26 che comprende tutti quei provvedimenti che accordano un vantaggio economico, diretto o indiretto, mediante l’erogazione di incentivi o agevolazioni che hanno l’effetto di comportare sgravi, risparmi o acquisizione di risorse. Tali certificati vanno pubblicati in formato tabellare aperto, ove superiori ai mille euro, come previsto dall’art. 27, co. 2, d.lgs. 33/2013. L’Autorità ha precisato che la pubblicazione di tali dati non può trovare un limite nella tutela del segreto commerciale: l’unico limite espresso è previsto dal comma 4 dell’art. 26 del d.lgs. 33/2013, che esclude la pubblicazione dei dati identificativi dei destinatari dei provvedimenti quando se ne ricavino informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di disagio economico-sociale degli interessi. Inoltre, dal combinato disposto degli artt. 5-bis, co. 2 lett. c) e 7-bis, co. 3, del medesimo decreto, si desume, a contrario, che la tutela del segreto commerciale costituisce un limite solo in caso di pubblicazione non obbligatoria. Il legislatore, laddove ha previsto un obbligo di pubblicazione, ha infatti effettuato a monte una valutazione circa la prevalenza del diritto di trasparenza rispetto ad altri interessi. Con la delibera n. 618 del 26 giugno, l’Autorità, a fronte della richiesta di parere di un ente locale, si è interrogata in merito alla riconducibilità agli atti di concessione di vantaggi economici ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013, anche delle c.d. “prestazioni integrative” rilasciate nell’ambito del progetto “Home Care Premium” dell’INPS. All’esito dell’istruttoria svolta, l’Autorità ha escluso si tratti di atti di concessione di vantaggi, ritenendo che l’elemento prestazionale che costituisce l’oggetto dei voucher con cui le prestazioni integrative suddette vengono pagate dai beneficiari abbia un peso maggiore rispetto all’elemento del carattere economico dei voucher medesimi con cui le prestazioni vengono pagate. Il voucher non rappresenta tanto un contributo quanto una prestazione di servizio che, analogamente a quanto previsto per i ticket delle prestazioni del SSN, non è assoggettato a pubblicazione obbligatoria, ferma restando la facoltà alle singole amministrazioni di pubblicare comunque tale provvedimento, inserendoli sotto la voce “dati ulteriori”, ai sensi dell’art. 7-bis del d.lgs. 33/2013, previa anonimizzazione/oscuramento dei dati personali eventualmente presenti, ai sensi dell’art. 7-bis, co. 3, del d.lgs. 33/2013.

Pubblicazione di dati, informazioni e documenti non oggetto di obbligo di pubblicazione (“dati ulteriori”)

L’Autorità, nella delibera n. 1237 del 18 dicembre 2019, ha fornito alcune indicazioni sulla conoscibilità dei dati delle amministrazioni relativi ai procedimenti disciplinari nei confronti di propri dipendenti. In assenza di precise previsioni normative nel d.lgs. 33/2013, l’Autorità ha deliberato che le amministrazioni possono comunque prevedere nella sezione del PTPCT dedicata alla trasparenza la pubblicazione dei dati riferiti a detti procedimenti quali “dati ulteriori”. Ciò al fine di utilizzare tali dati in sede di aggiornamento sia del PTPCT sia del codice di comportamento e al fine di formulare eventuali interventi volti a correggere i fattori che hanno contributo a determinare le condotte censurate. In ogni caso l’Autorità ha precisato che tale pubblicazione, nella Sezione “Amministrazione trasparente” deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, come indicato all’art. 7-bis, co. 3, del d.lgs. 33/2013.

Fonte: Anac Progetto trasparenza > Prevenzione della corruzione e della trasparenza

All Transparency Entionline - Servizio di supporto specialistico digitale, on line in cloud e con tecnologia ICT, per il Sistema di gestione della trasparenza.

Il documento è riservato agli abbonati

Per qualsiasi informazione inerente i prezzi o le modalità di effettuazione del servizio, contatta l'agente di zona oppure scrivi a info@entionline.it
o telefona allo 030/2531939.

TAG dell'articolo

È possibile cliccare su un tag per visualizzare gli articoli e le faq correlate.