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21/01/2016 Somma urgenza - in caso di mancata approvazione nei termini di legge e' escluso il compenso imputabile al profitto dell'affidatario

Con citazione notificata il 15.11.2004 l'Istituto Autonomo Case Popolari (IACP) per la Provincia di Benevento proponeva opposizione al decreto emesso dal locale Tribunale, col quale gli era stato ingiunto di pagare a T.C., titolare della ditta ECO.M.CASA, la somma di Euro 26.513,42, a titolo di corrispettivo per lavori edili appaltati in via d'urgenza. A sostegno dell'opposizione, l'illiquidita' del credito fino ad avvenuto collaudo delle opere.

Resistendo T.C., il Tribunale rigettava l'opposizione.

Tale decisione era ribaltata dalla Corte d'appello di Napoli, adita dall'IACP, con sentenza del 17.12.2009. Osservava la Corte territoriale, accogliendo il primo motivo d'impugnazione, che il contratto tra le parti era nullo per difetto di forma scritta, non essendo sufficiente a tal fine la dichiarazione di somma urgenza delle opere firmata per l'IACP da un soggetto qualificatosi come responsabile del procedimento. Cio' non solo non rispettava la procedura prevista dall'art. 147 del DPR 554/1999 (Regolamento d'attuazione della Legge Quadro n. 109 del 1994, in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni), laddove prevedeva la redazione di una perizia per giustificare i lavori, ma non risultava neanche regolarizzata la spesa, secondo quanto prescritto dall'art. 23, comma 3, D.L. 66/1989, convertito con modificazioni in L. 144/1989, successivamente trasfusa nell'art. 35, comma 3, D.Lgs. 77/1995 e nell'art. 191, comma 3, D.Lgs. 267/2000, secondo cui per i lavori di somma urgenza disposti dalle amministrazioni comunale e provinciali l'ordinazione fatta a terzi deve essere regolarizzata improrogabilmente entro trenta giorni. Tale regolarizzazione, concludeva la Corte d'appello, corrispondeva ad un preciso obbligo della P.A., la cui violazione poteva essere fatta valere non solo dal contraente, ma anche dalla stessa amministrazione; era finalizzata ad evitare l'accumularsi di debiti fuori bilancio; e doveva necessariamente intervenire nel termine anzi detto, sicche', in difetto, non poteva ritenersi sussistente un valido rapporto tra l'amministrazione stessa ed il terzo. Ne' detta regolarizzazione soffriva deroga nel caso di lavori di somma urgenza.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre T.C., in base a cinque motivi, illustrati da memoria.

L'IACP della Provincia di Benevento resiste con controricorso.

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