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31/05/2017 Corte dei conti - quando leggerezza ed imprudenza non sono tali da giustificare una colpa grave

La Procura della Corte dei Conti per il Lazio depositava, in data 9 agosto 2016, la citazione contro il Sig. xxx esponendo i fatti che seguono.

Il Ministero del Lavoro, in data 6 agosto 2014, trasmetteva una informativa ex art. 23, comma 5°, l. n. 289/2002, di riconoscimento di debito fuori bilancio, a cui seguivano ulteriore segnalazione del 13 maggio 2015, nonche' plurimi riscontri documentali. All'esito degli accertamenti istruttori, emergeva quanto segue.

La Ditta xxx s.a.s. citava in giudizio il 16.02.1998 il Ministero del Lavoro per sentirlo condannare al pagamento della fattura n. xx del 13 gennaio 1996 per l'importo complessivo di Lire 35.581.000, emessa per l'esecuzione di lavori urgenti, effettuati presso la sede del Ministero di via Flavia (rifacimento del bagno uomini del piano terra e della stanza n. 12) e di via Pagano (rifacimento stanza della scorta del Ministro), conferiti "con affidamento verbale di incarico da parte dell'allora primo Consegnatario del dicastero nella persona del Dott. xxx".

A seguito di riconoscimento del debito fuori bilancio a favore della Ditta xxx mediante Decreto direttoriale del 6 agosto 2014, l'esborso complessivo subito dal dicastero ammontava a 38.176,17 euro, oltre agli oneri di legge.

I lavori oggetto di contenzioso erano stati tutti eseguiti su irrituale richiesta del sig. xxx, che operava quale Consegnatario, dal 13 febbraio 1995 e sino al 12 maggio 1996. Con verbale di sopralluogo del 24 settembre 1996, posteriore rispetto alla esecuzione dei lavori e determinato dalla richiesta di pagamento della Ditta esecutrice, il tecnico incaricato dal Ministero accertava l'effettiva esecuzione delle opere oggetto di dichiarazione dell'impresa resa il 13 giugno 1996, ma, nel contempo, acclarava espressamente che siffatti lavori erano di “qualità scadente e realizzati sicuramente in tempi brevi”.

La condotta del sig. xxx, che aveva ordinato i lavori in modo del tutto informale, comportava, ad avviso della Procura, la palese violazione dei propri obblighi di servizio. Inoltre, i lavori nei locali della scorta del Ministro non potevano rientrare in quelli da ritenersi urgenti ed indifferibili, stante l’assenza di pericolo di incolumità a persone e cose.

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